Art. 5.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel

 

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rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, ha compiti di indirizzo generale dell'attività di istruzione scolastica. Esso, su proposta del dirigente scolastico:

          a) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei suoi membri;

          b) approva il piano dell'offerta formativa;

          c) approva il programma annuale delle attività;

          d) delibera il regolamento di istituto, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti;

          e) nomina i docenti esperti e i membri esterni del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 10, entro due mesi dalla prima convocazione successiva alla sua costituzione.

      2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento di cui al comma 1, lettera a), è deliberato dal consiglio di circolo o di istituto uscenti. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione può modificare il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
      4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio di amministrazione, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale dell'amministrazione competente, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività della scuola e l'assolvimento della funzione educativa, provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

 

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